Pubblicato in G.U. e in vigore dal 4 di febbraio il Decreto 18 dicembre 2009, n. 206:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (GU n. 15 del 20-1-2010)
"In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi."
Sono previste le seguenti deroghe alla reperibilità: "Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e'stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato".
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